STATUTO
Associazione
“HRD - ONG RESILIENZA ITALIA ONLUS”
ART. 1
Denominazione e sede
1. E’ costituita, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 03/07/2017 n. 117 (di seguito chiamato CTS o Codice del Terzo Settore), l’Associazione denominata: “HRD –ONG RESILIENZA ITALIA ONLUS”.
L’Associazione continuerà ad utilizzare l’acronimo ONLUS e le disposizioni di carattere fiscale previste dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice, e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito chiamato RUNTS), in base a quanto disposto dall’art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017.
L’Associazione adotterà automaticamente nel suo nome l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) una volta che si verifichino le due condizioni poste dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS e all’iscrizione nel RUNTS, mentre la dicitura “ONLUS” rimarrà come ragione sociale della stessa Associazione e non come acronimo in quanto la stessa è iscritta nei registri con la denominazione di “HRD-ONG RESILIENZA ITALIA ONLUS”.
2. L’Associazione ha sede Legale in Roma, in Via del Casale Solaro al civico 119, 00143 Roma (RM). La variazione di sede legale non comporta modifica del presente Statuto, ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione ha sede operativa in Ribolla, in Podere Venelle (snc) 58027 Ribolla (GR). La variazione di sede operativa non comporta l’obbligo di modifica del presente statuto.
4. L’Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie/operative.
5. Il logo distintivo dell’Associazione è l'acronimo "RI" in verde sfumato inscritto in una cornice verde, bianco e rosso, con intagliata una foglia per ciascuna lettera e con la scritta 'Resilienza Italia' in alternato e in verde, composta con il font Arial Bold Italic. Detto logo è coperto da copyright mondiale e se ne possono fregiare i Membri del Direttivo. Resilienza è la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.
ART. 2
Finalità
1. L’Associazione è apolitica, apartitica e indipendente: non ha scopo di lucro, non si appoggia ad alcun partito politico e rifugge da qualsiasi propaganda materiale e spirituale che abbia rapporti con qualsiasi idea politica e/o religiosa. Ha finalità di solidarietà sociale e solidale. E’ un’Associazione non riconosciuta di Individui liberi, studiosi e sperimentatori, di persone fisiche, giuridiche ed Enti e persegue le finalità di cui al
punto(2). Le finalità seguenti non potranno mai derogare da quelle che sono insite negli scopi statutari della HRD - ONG RESILIENZA ITALIA ONLUS.
2. Le finalità che l’Associazione si propone sono le seguenti: il riconoscimento della Dignità e del Valore di tutti i Membri della Famiglia Umana e dei loro Diritti, uguali ed inalienabili; la difesa dei diritti delle categorie sociali più deboli; la promozione e la integrazione tra istituzioni ed Individui, volte ad una maggiore consapevolezza dei significati delle parole Libertà e Giustizia; la tutela dei diritti relativi alle Libertà tutte. L’Associazione si prefigge di perseguire il raggiungimento della Pace nel Mondo, impegnandosi quale catalizzatore al fine di promuovere il progresso sociale, favorire la cooperazione tra Individui per un miglior tenore di vita, all’insegna di una maggiore Libertà, nel rispetto dei propri intenti costitutivi.
Inoltre l’Associazione crede fermamente nella Sostenibilità, nell’Ambiente, nell’Inclusione, nell’Economia Circolare e Virtuosa, nella Green e Blu Economy, ed è per questo che ha vuole dedicare tutte le energie e risorse, per ideare progetti, fare ricerche ed instaurare sinergie per creare e valorizzare la Filiera Canapaia Italiana, proprio perché la stessa vede la Canapa rectius Cannabis sativa Linneaus c.d. “ industriale”, come una opportunità.
a) La tutela e la difesa del benessere degli individui e il sostegno degli esseri umani in difficoltà; siamo fermamente convinti che l'opportunità in alternativa alla dipendenza sia la sola base possibile per vivere in una collettività umana, fondata sul rispetto e sulla solidarietà reciproca. Una collettività che solo dopo diventa una società civile, ma originariamente è soprattutto umana;
b) La protezione della dignità e del valore di tutti i membri della Famiglia Umana e dei loro Diritti, uguali ed inalienabili, della Libertà, della Giustizia e della Pace nel Mondo, al fine di promuovere il progresso sociale, mediante la tutela dei Diritti fondamentali, con l’obiettivo di un progressivo miglioramento del tenore di vita, in un tessuto sociale ricostituito, libero e prospero;
c) La divulgazione e la didattica, finalizzate all’esercizio ed all’applicazione nel concreto dello strumento dello Scambio (baratto), così come di altre forme libere di permuta, in virtù di contropartita alle attività prestate con carattere volontario, libero e gratuito, tra Individui ed Enti;
d) La protezione della Terra, come patrimonio culturale e naturale, fondamento dell’evoluzione della vita sociale ed economica dei Popoli, disponenti del Territorio natìo; è per questi motivi che abbiamo scelto di dedicare tutte le nostre energie ed investire le nostre risorse per creare progetti, sociali, inclusivi e di formazione instaurando sinergie e dando valore alla Filiera CANAPAIA “ industriale” con radici ITALIANE e quindi alla Canapa rectius Cannabis sativa Linneaus c.d. “ industriale” con tutte le opportunità che ne seguiranno portando avanti progettazione, sviluppo, formazione, trasformazione e divulgazione.
e) Il proposito di destinare gli introiti derivanti da donazioni, lasciti e tesseramenti, nonché da eventuali fondi ottenuti, finalizzandoli esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e dei progetti attuativi, direttamente individuati da “RI”;
f) La difesa e la protezione di qualsiasi bene patrimoniale, strumentale, culturale e naturale, in qualità di requisiti di primaria necessità, ai fini del sostentamento più che decoroso di una comunità o di un singolo individuo, di una famiglia o di una qualsiasi attività produttiva, esercitata in conformità ai principi sociali e al rispetto dei Diritti Umani in tutte le loro forme;
g) La definizione, valutazione e realizzazione dei progetti di cooperazione e delle attività correlate ad essi, aventi lo scopo di favorire l’integrazione sociale e culturale, l’attenta cura e la salvaguardia, nonché il pieno rispetto delle tradizioni e dei costumi tipici dei Popoli dei vari Paesi, all’insegna del mutuo scambio culturale, mediante scambi, gemellaggi, organizzazione di convegni e corsi di formazione per gli studenti;
h) La promozione di attività di studio e di formazione, finalizzate all’ingresso nel mondo del lavoro nei vari paesi di appartenenza, improntate sui principi di una condotta di vita eco-sostenibile, solidale e rispettosa dell’ambiente;
i) L’indirizzo e la promozione tra gli individui e nelle famiglie di uno stile ed un’igiene di vita armonico ed esente da inquinamenti e sostanze dannose alla salute, per il raggiungimento di una buona condizione di salute generale;
l) La promozione e l’istituzione di strutture organizzative per diffondere l’istruzione libera ed etica, mediante la costituzione sul territorio di scuole idonee, di ogni ordine e grado, guidate da linee didattiche e progetti scolastici, che mirino alla libertà di espressione, di formazione multiculturale, sempre nel rispetto delle tradizioni del paese ospitante, con particolare predilezione per le esperienze ludiche, manuali e ricreative, al fine di ottenere uno sviluppo psico-attitudinale, attraverso un approccio gradito al bambino o all’adolescente, mai esclusivamente dogmatico ed impositivo, perché rispettoso delle individualità della Persona Umana Naturale. Valorizzare i talenti dei singoli individui giovani in formazione, incoraggiandoli alla ricerca di forme di espressione a loro congeniali, sottese all’utilizzo dei concetti di lavoro in squadra all’insegna della solidarietà e della collaborazione, cellule fondanti una futura società ispirata ai principi di reciprocità e che aborre la competitività fine a sé stessa;
m) L’incentivazione delle attività produttive ed economiche, per l’implementazione della qualità e della diffusione del prodotto.
3. Per il compimento dei propri scopi:
a) l’Associazione avrà piena capacità di stipulare ogni tipo di contratto o atto giuridico, consentiti dalle norme vigenti e in particolare acquisire, alienare, trasferire ed amministrare ogni classe di beni ed acquisire quote di società, a patto che essi si riferiscano alla realizzazione degli obiettivi già espressi.
b) L’Associazione potrà inoltre contrarre obbligazioni e operare con tutte le banche ufficiali e private, nazionali e straniere, mantenendo con esse qualsiasi tipo di rapporto, in qualsiasi succursale nazionale o estera.
c) L’Associazione potrà assumere personale dipendente e stipulare ogni tipo di contratto con essi consentito dalle norme vigenti
d) Potranno essere definite e organizzate e aperte sedi operative distaccate e Comitati territoriale su tutto il territorio nazionale e internazionale le cui specifiche funzioni e autonomie saranno definite da apposite procedure (vedi Art. 2.1).
e) Le richieste di autorizzazione di apertura di sedi operative distaccate e comitati, devono essere indirizzate al Presidente Nazionale. L’organo competente a deliberare in merito alle richieste è il Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego va motivato per iscritto. La richiesta dovrà essere inoltrata all’ organo competente su apposita modulistica.
ART 2.1
Organizzazione territoriale
Comitati/Sedi Operative
1. I Comitati /Sedi Operative sono il nucleo essenziale di “RI” e consentono all'Associazione medesima di La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo Associato, su base territoriale o tematica, e possono essere partecipati da Associati e da Simpatizzanti.
2. I Comitati/Sedi Operative perseguono le finalità di “RI” nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto.
3. Ciascun Associato o Simpatizzante, al momento di aderire a un Comitato, è tenuto a fornire i propri dati personali. Il Promotore del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicità dei dati forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale.
4. I Comitati/Sedi Operative, considerata la loro natura spontanea e atomistica, non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche.
5. Qualora invece, in ragione dell’ampliamento delle attività svolte dal Comitato/Sede Operativa, il consistente numero di iscritti, la necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito Regolamento, i Comitati sono da considerarsi come soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, nonché da ogni altra entrata prevista dallo Statuto.
6. I Comitati/Sedi Operative di cui al precedente punto 6 operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria ed operativa. Rendono conto del proprio operato agli Associati che vi hanno aderito ed al Direttivo Nazionale con la predisposizione di un
rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Direttivo Nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.
7. Il Presidente ed il Direttivo nazionali dispone il commissariamento del Comitato in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento dovrà essere ratificato dal Presidente e dal Direttivo nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i Coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente. É fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia competente.
8. I Comitati/Sedi Operative sono disciplinati dal presente Statuto
9. I Promotori dei Comitati /Sedi Operative li rappresentano nei confronti dei terzi e svolgono funzione di collegamento con il resto della rete dell’Associazione.
Coordinamenti Territoriali
1. I Coordinamenti territoriali, supportati da due Coordinatori.
2. Il numero e la definizione dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente Nazionali con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Direttivo Nazionale.
3. Scopi dei Coordinamenti territoriali sono:
1. Attuano le indicazioni degli organi nazionali;
2. fungono da supporto e coordinamento degli Associati, dei Simpatizzanti e dei Comitati;
3. svolgono funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;
4. svolgono azione di controllo e coordinamento dei Comitati;
5. indicano le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere nei loro ambiti di azione;
1. Il Presidente Nazionale nomina due Coordinatori territoriali, per ciascun Coordinamento territoriali, ratificati con assemblea dal Direttivo Nazionale. I Coordinatori territoriali esercitano l’autonomia patrimoniale e gestionale del Coordinamento di competenza. Le cariche hanno durata di 1 anno e possono essere rinnovate. Essi hanno funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell’attività che vengono svolte nel proprio Coordinamento territoriale e svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell’Associazione. Partecipano all’Assemblea Nazionale di “RI” secondo le regole del presente Statuto e del relativo Regolamento. Il Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, può revocare e sostituire uno o entrambi i Coordinatori territoriali qualora ne ravveda l’opportunità, con propria deliberazione.
2. I Coordinamenti Territoriali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale da attribuire al Coordinatore territoriale anziano, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge. Operano con propri organi ed hanno autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.
3. I Coordinamenti territoriali rendono conto del proprio operato agli Associati ed al Direttivo Nazionale con la predisposizione e approvazione di un rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Direttivo Nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge
4. il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Coordinamento territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento dovrà essere ratificato dal Direttivo nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i Coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente. É fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia competente.
ART. 3
Oggetto sociale
Al fine del perseguimento dei suddetti obiettivi, l’Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del CTS:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 6 del CTS.
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 2, del CTS. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale o di quelle diverse, secondarie e strumentali rispetto ad esse.
ART. 4
Durata
L’Associazione avrà durata 90 anni rinnovabili dal direttivo.
ART. 5
Soci
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche e tutti gli Enti che ne fanno richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi e gli intenti ed accettando il presente statuto e regolamento interno;
2. L’organo competente a deliberare in merito alle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. L’eventuale diniego va motivato per iscritto. Il richiedente dovrà specificare le proprie generalità nella domanda di ammissione, accettando di corrispondere l’importo previsto per il tesseramento;
3. Esistono 5 tipologie di soci:
Fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e/o partecipato alla prima assemblea ordinaria.
Ordinari: coloro che corrispondono l’importo del tesseramento annuale comprensivo del servizio.
Volontari: coloro che offrono un servizio totalmente gratuito, a supporto delle iniziative dell’associazione.
Sostenitori: coloro che offrono donazione spontanea a sostegno della causa dell’associazione.
Onorari: coloro che mettono a disposizione le loro qualità individuali e/o professionali, arricchendo il patrimonio culturale, etico e morale delle iniziative dell’Associazione.
I Soci dovranno indirizzare domanda al Presidente, il quale delibera in merito al suo accoglimento e conduce poi la decisione a ratifica del Direttivo, ovvero la invia direttamente ad esso. La quota associativa viene versata al momento dell’iscrizione ed ha validità annua e rinnovabile. La quota sociale è individuale e intrasmissibile.
L’adesione all’Associazione comporta:
a) Piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti
b) L’obbligo del pagamento delle quote associative e delle tariffe aggiuntive per le varie attività e servizi offerti.
c) L’obbligo di mantenere rapporti di correttezza e di rispetto con gli altri soci e con gli organi dell’Associazione.
La perdita della qualità di socio può avvenire:
A) Per dimissioni.
B) Per morte.
C) Per espulsione, su delibera del Direttivo, fermo restante il recupero previo delle quote associative arretrate, nei seguenti casi:
1. Grave inadempimento amministrativo.
2. Inottemperanza delle disposizioni statutarie e dei regolamenti, emanati dagli organi dell’Associazione.
3. Comportamento scorretto.
4. Quando, in qualunque modo, il socio abbia arrecato danni morali o materiali all’Associazione
Il socio può recedere dall’iscrizione all’Associazione, dandone comunicazione scritta al Direttivo, senza che questo gli dia diritto ad alcuna riduzione della quota annuale dovuta o al rimborso di quanto versato. Le espulsioni saranno decise dal Direttivo, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato, motivandone le ragioni per iscritto. La morosità nel pagamento delle quote, anche in assenza di provvedimento di espulsione, comporta la sospensione dei diritti associativi e dei servizi erogati.
L’Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto al voto, per la proposta di modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
ART. 6
Diritti e doveri dei soci
1. I soci hanno tutti uguali diritti.
2. I Soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per la proposta di modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
3. I Soci hanno diritto ad essere informati sulle attività dell’Associazione e ad essere rimborsati per le spese da essi effettivamente sostenute, nello svolgimento dell’attività prestata previa autorizzazione del Direttivo.
4. I Soci sono tenuti a versare la quota di tesseramento, come elencato nelle tipologie di cui al punto 3 art. 5 e hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
5. I Soci svolgeranno la propria attività nell’Associazione, prevalentemente a titolo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche in forma indiretta, in ragione delle disponibilità personali e degli impegni presi.
ART. 7
Organi sociali
1. Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l’Organo di Controllo (eventuale);
- il Revisore Legale dei Conti (eventuale).
2. I Soci Fondatori/Ordinari/Sostenitori/Volontari/Onorari assumono le cariche a titolo gratuito e vengono rimborsati periodicamente delle spese sostenute e documentate.
ART. 8
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. È convocata a cadenza almeno annuale dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto (per posta o per email), da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza, con tutte le indicazioni necessarie e l’ordine del giorno previsto;
3. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
4. L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9
Validità dell’Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti, aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.
3. Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 10
Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, oppure da un componente dell’Assemblea appositamente nominato e poi sottoposto alla firma del Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di ottenerne copia.
ART. 11
Il Direttivo
1. Il Direttivo può essere composto solo dai Soci Fondatori o Costituenti, o gli stessi insieme ad una rappresentanza di Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Volontari, Soci Onorari
2. Il Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti, salvo delega.
3. Il Direttivo ed il Presidente compiono tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, decide l’accoglimento di domande di nuove adesioni e di esclusione dei Soci, la destinazione di eventuali fondi necessari alle finalità dell’Associazione, l’impiego delle donazioni, in base alle priorità, per il mantenimento e lo sviluppo della stessa Associazione e dei suoi Membri, e di quant’altro espressamente demandato all’Assemblea dei Soci; il Direttivo ed il Presidente redige e presenta all’Assemblea dei Soci il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Direttivo ed il Presidente determinano le linee generali e programmatiche delle attività dell’Associazione.
5. Il Direttivo ed il Presidente rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
ART. 12
Il Presidente
1. Il Presidente ha la Legale Rappresentanza dell’Associazione, presiede il Direttivo e l’Assemblea dei Soci; convoca l’Assemblea dei Soci e il Direttivo, sia per convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente può erogare e affidare incarichi e cariche all’interno dell’Associazione ratificati in seguito dal Direttivo alla prima assemblea utile.
ART. 13
Organo di controllo
L’Organo di Controllo è nominato obbligatoriamente dall’Assemblea quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art. 30 del CTS; potrà essere un organo monocratico o collegiale. I suoi membri sono eletti per un
triennio, anche tra persone estranee all’Associazione e sono rieleggibili. Al loro interno i membri dell’Organo di Controllo eleggono un Presidente che ha la rappresentanza del Collegio e lo presiede.
Spetta all’Organo di Controllo il compito di controllare l’amministrazione dell’Associazione, da esercitare nelle forme previste dalla legge, di vigilare sull’osservanza della normativa vigente e dello Statuto e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. L’Organo di Controllo può richiedere la convocazione dell’Assemblea in caso di irregolarità nella gestione sociale perché prenda gli opportuni provvedimenti.
ART. 14
Revisore Legale dei Conti
L’Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei limiti dimensionali previsti dall’art. 31 del CTS.
ART. 13
Risorse economiche
1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) tesseramenti
b) contributi, lasciti e donazioni in qualsivoglia forma *
c) erogazioni liberali in natura
d) partecipazione alle spese dell’Associazione
e) entrate derivanti da quote di partecipazioni a società di tipo benefit
f) ogni altro tipo di entrate ammesse secondo le normative vigenti
* mediante Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà o atto redatto da Pubblico Ufficiale
ART. 16
Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Una volta l’anno il Presidente deve convocare l’Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo dell’anno precedente.
Il bilancio o il rendiconto consuntivo è predisposto dal Direttivo, depositato presso la sede dell’Associazione. Può essere consultato da ogni Socio.
Nel caso di superamento dei limiti dimensionali previsti dall’art. 14, comma 1, del CTS, dovrà essere redatto, depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito internet.
Il bilancio o il rendiconto dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 17
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio.
I beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo la delibera dell’Assemblea che ha deciso lo scioglimento, e comunque l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fino a quanto la normativa sulle Onlus sarà applicabile.
A partire dall’istituzione del RUNTS, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente.
ART. 18
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di Associazioni contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato, sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (fino alla decadenza della loro normativa stabilita per legge) e sugli Enti del Terzo Settore.
ART. 19
Rappresentanza Legale e Foro Competente
1. Il Presidente ha la Legale Rappresentanza dell’Associazione, presiede il Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Direttivo, sia in caso di convocazioni, sia ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente ha la firma e la Legale Rappresentanza dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e/o amministrativa.
3. Il Foro Competente per qualsiasi controversia di natura giuridica, amministrativa, finanziaria e morale che coinvolga HRD - ONG Resilienza Italia Onlus è il Tribunale di Roma.